La nuova Legge sulla difesa delle Bellezze naturali (1939)

Foto F. Bottini

La necessità di perfezionare le armi per la difesa delle bellezze naturali italiane, che è la difesa del sacro volto della patria, si è manifestata in questi ultimi tempi sempre più urgente e viva man mano che la vita moderna ha reso più intenso il suo ritmo in due ben diverse, ma tra loro complementari, manifestazioni: man mano cioè che lo sviluppo urbanistico, gli impianti di officine, la formazione di vie, di cave, di muri di sbarramento, gli invasi di acque per utilizzazione di forza motrice e simili altre opere hanno creato problemi nuovi e suscitato formidabili interessi economici; man mano che, d’altro lato, quasi come reazione contro questa vita meccanica, si è sviluppato vivace nel popolo il sentimento della natura, il desiderio del ritorno alla visione serena delle cose belle e grandi prodotte da Dio.

È stato detto che questa nuova tendenza dell’anima umana a comprendere il linguaggio, or semplice ora arcano, delle bellezze primitive della creazione – la poesia dei monti e dei mari, degli aperti orizzonti o delle rupi paurose, degli alberi e dei prati fioriti – sia stata un prodotto del romanticismo del secolo scorso; e si citano i passi del Goethe, del Byron, del Novalis, dell’Hölderlin, del Ruskin e di tanti altri. Io non lo credo, e penso piuttosto che la letteratura siasi sostituita col suo artificio alla spontaneità del sentimento naturale, quasi direi dell’istinto, che era proprio dei periodi precedenti. Me ne persuadono i confronti con le altre arti, come l’architettura e la pittura. La prima ha trovato sempre, fino all’Ottocento, nelle case, nei palazzi, nelle ville, senza che occorressero leggi e sanzioni, i diretti rapporti con l’ambiente, come se gli edifici fossero cosa naturale, sorti insieme con le colline, con le rupi ed i boschi. E quanto alla pittura, non è assai più vivo e sentito il paesaggio dipinto quando nei quadri di Sandro Botticelli, di Leonardo o di Giorgione o del Francia, forma sfondo luminoso alle figure, quasi a compenetrarsi col soggetto, che quando acquista valore a sé di accademia paesistica e diventa o inadeguata composizione o inadeguata copia?

In un egual modo lo spirito moderno è intervenuto a definire, ad analizzare col raziocinio quello che era dapprima intuitivo ed a dare forma filosofica ai rapporti che legano le concezioni dell’uomo al mondo esterno che lo circonda, alla natura lieta o triste in cui vive, all’atmosfera che respira. Ma il sentimento del popolo non si è formato per questa via ed è rimasto schietta aspirazione dell’animo, acuita dalle restrizioni della vita cittadina.

Carton de Viart, l’eroico presidente dei ministri della resistenza belga dell’ultima grande guerra, così ebbe mirabilmente a dire1 in un suo scritto intitolato Le droit à la joie: “Quando gli uomini pensano alla patria, non ad una grande assemblea di uomini neri e rumorosi gesticolanti sotto i lampadari parlamentari essi rivolgono il pensiero, ma alle vaste estensioni di campi e di boschi, alle ondulazioni delle colline, alle acque correnti, ai villaggi sparsi sulle strade, al fumo dei casolari che sale nella pace della sera. A questi segni sensibili si riannoda quasi istintivamente l’amor della patria, il ricordo delle sue glorie e delle sue sofferenze, il rispetto delle sue tradizioni. Più la visione sembrerà bella, più cara sembrerà la patria di cui è l’immagine”.

Così la carità del natio loco si unisce al sentimento della bellezza per determinare una vera religione dei caratteri naturali del patrio suolo. E gli artisti ne sono i più diretti sacerdoti, a qualunque tendenza appartengano, da qualunque ismo siano definiti, nella comprensione e nell’affetto verso quelle che sono le fonti pure ed inesauribili del genio artistico sono essi tutti concordi.

Non dunque in ragioni ideali la difesa delle bellezze naturali trova seria antitesi, ma spesso nelle esigenze positive, di cui si è testé dato cenno, della meccanica civiltà moderna; e queste sono talvolta così essenziali da determinare la necessità di transazioni od anche di ripiegamenti, come di un assediato che si riduce a difendersi in una cittadella – così, ad esempio, quando una città si sviluppa ed invade necessariamente la campagna circostante, o quando la utilizzazione dell’energia idraulica porta a sopprimere od a limita,e cascate d’acqua od a chiudere valli con dighe di sbarramento. Assai più spesso il contrasto è con la ignoranza, con la superbia c la neghittosità di tecnici che non voglion studiare soluzioni più agili e vive e talvolta anche più utili, con l’interesse privato di speculatori di terreni, i quali non sentono, o fingono di non sentire, che quello che conta nella vita moderna, quello che il nuovo Codice fascista esprime nel suo primo articolo, è l’interesse collettivo, di contro al quale il jus utendi et abuttendi va limitato od addirittura escluso. Nella mia opera trentennale di difensore del patrimonio di Arte e di bellezza del nostro paese, quante volte mi è riuscito di conciliare quello che sembrava inconciliabile, mutando opportunamente la posizione di un bacino montano, facendo spostare fabbriche progettate che avrebbero chiuso visuali o distrutto alberature, dando diverso ordinamento di planimetrie e di altezze a gruppi edilizi, suggerendo adatte colorazioni di pareti e di tetti, od anche mascheramento mediante piante rampicanti! Talvolta modesti espedienti, e talvolta avviamento verso un nuovo ordine di utilizzazione, hanno potuto salvare e perfino maggiormente valorizzare bellezze naturali di alto interesse, le quali, a veder bene, non sono soltanto elementi di un mirabile patrimonio nazionale, caro allo spirito, ma anche materia prima di quella nostra grande industria che è il turismo.

Tutto questo tuttavia richiede di avere le possibilità di revisione e di veto date dall’autorità di una legge.

Ma io penso che non ci possa essere in tutto il giure un argomento più arduo a tradursi in disposizioni positive e ad avere regolare applicazione di questo, che vuol definire come oggetto preciso ciò che spesso è indefinibile (ricordate l’aforisma dell’Amiel per cui “il paesaggio è uno stato dell’anima”) e deve non limitare più di quanto sia necessario il sacro diritto di proprietà, e fa capo nel giudizio a due entità che nessun legislatore e nessun ufficio può inquadrare sistematicamente; cioè il buon senso, fatto di comprensione e di discrezione, ed il senso di Arte, mosso da fervore di affetto e da una ragionata previsione di effetti particolari e di effetti d’insieme.

Nel 1922, forse perché il ridesto sentimento di patria aveva fatto maturare la nuova coscienza della sua bellezza; o perché intanto maggiormente si avanzavano gli attentati e le offese, – alla pineta di Ravenna, alla cascata delle Marmore, ai boschi del Casentino, alle rupi dei Campi Flegrei, – si ebbe alfine la Legge fondamentale, che ha durato fino ad oggi rendendo, occorre riconoscerlo, inestimabili servigi, anche se taluni punti di essa si sono dimostrati manchevoli ed inefficaci.

Questa legge del 1922 può quindi considerarsi come un importante esperimento, nel suo complesso felice. Essa ha vagliato le possibilità di adattamenti con le esigenze legittime dell’industria e della vita cittadina, e dagli stessi progressi dell’Urbanistica (come quelli del piano territoriale e delle divisioni per zone) ha tratto mezzi per una giusta distribuzione di attività fabbricativa; ha saggiato le resistenze degli interessi privati; ha determinato e raffinato lo studio della consistenza prospettica delle bellezze naturali ed in particolare di quelle panoramiche, e conseguentemente dei mezzi per difenderle efficacemente con cognizione sicura.

È merito di S.E. il Ministro Bottai di aver ora compiuto, con illuminata energia, il secondo passo, promuovendo il rinnovamento della legge mediante la preparazione di un nuovo progetto, che con rapidità fascista è passato attraverso le commissioni e gli uffici ministeriali ed ha avuto la definitiva approvazione parlamentare, ed è ora la Legge 29 giugno 1939-XVII.

Di essa riassumerò ora le principali caratteristiche. Voi vorrete perdonare se il mio commento non sarà quello del giurista, ma di un architetto, abituato bensì a contemperare la visione d’Arte con la cognizione concreta delle cose, ma non tanto da giungere ai necessari, sottili provvedimenti di uno schema legislativo.

* *

La legge2 comincia col definire in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione, ed in ciò presenta un grande progresso sulla legge precedente, in questa parte fondamentale sommaria ed incerta. Ed occorre riportare per intero il primo articolo:

“Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali, e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”.

Come si vede, è nelle prime parole e nelle ultime di questo articolo riaffermato il principio che debba essere insito nella cosa immobile che si vuol tutelare un notevole interesse pubblico; il che, mentre stabilisce i limiti della sua applicazione, viene a determinare il diritto collettivo al godimento della bellezza naturale prevalente su ogni interesse privato.

Dei quattro tipi di bellezze naturali specificate nell’articolo3 i primi due si riportano a quelle che la relazione ministeriale chiama bellezze “individue”, gli altri due alle bellezze “d’insieme”. Bellezze individue son quelle che hanno una entità propria e sono perciò identificabili nei loro confini e nei loro particolari: ed ecco gli elementi singoli che quasi potrebbero dirsi monumenti naturali – alberi di singolare grandezza, cascate d’acqua, gole di monti, grotte, rupi – ed ecco le singolarità geologiche – conformazioni geometriche di basalti, correnti laviche, piramidi di terra, calanchi, pietre oscillanti, le cosiddette marmitte dei giganti – che al valore di bellezza uniscono quello d’interesse scientifico e che colpiscono la fantasia nella loro testimonianza delle vicende cosmiche; ed ecco infine i giardini e le ville, in cui l’attività promotrice ed ordinatrice dell’uomo è entrata sì da fare opera di ridente bellezza, ma non con tali caratteri di grande architettura da farli rientrare nelle cose tutelate dalla legge fatta per le opere di interesse artistico e storico.

Su questo punto occorre ancora indugiarsi in un breve commento, per ricordare che parallelamente a questa legge per le Bellezze naturali anche l’altra, testé indicata, riguardante il patrimonio d’Arte e di Storia, è stata riveduta e rinnovata, e la materia legislativa è stata organicamente divisa tra le due leggi secondo il prevalente carattere che essa riveste. Così, ad esempio, alla legge di tutela monumentale sono state rinviate “le cose immobili che presentano un notevole interesse pubblico a causa della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria”; e, per proseguire nella esemplificazione, lo scoglio di Quarto da cui salparono i Mille, la rocca di Cuma cantata da Virgilio, i carducciani cipressetti avanti San Guido, non vanno catalogati (brutta parola burocratica, ma necessaria a determinare elementi a cui si applica una legge) tra le cose tutelate a causa della loro bellezza naturale.

Così pure pei parchi e pei giardini. A seconda che in essi prevalga il carattere di composizione monumentale -e numerosissime sono quelle disegnate da architetti insigni, da Giuliano da Maiano a Giulio Romano, al Vignola, al Ligorio, al Della Porta, al Le Nôtre -ovvero il carattere dato dalla bella vegetazione rigogliosa, la tutela ne spetta all’una od all’altra delle due leggi parallele. Ed è questo un passo decisivo, finché non giunga l’auspicata legge urbanistica fascista a stabilire nelle nostre città un sicuro ordine di sanità e di bellezza, per raggiungere la difesa di quelle zone verdi poste nel nucleo dell’abitato o nel suburbio, che le generazioni passate hanno costituito per la gioia della vita, e che quelle del nostro tempo tendono, per la malsana speculazione sulle aree edilizie, a distruggere proprio quando nell’enorme ampliamento cittadino esse rappresenterebbero provvidenziali elementi di pubblica utilità.

Vengono poi quelle che son state dette bellezze di insieme, e sono essenzialmente le panoramiche. Pur nella impossibilità di definirle in modo preciso, poiché, come dice la relazione ministeriale, “è in esse tanto di incertezza quanto ve ne trasferisce il concetto stesso di bellezza”, ha tuttavia la legge voluto chiaramente distinguere i due casi che potrebbero dirsi dal fuori verso il dentro e da1 dentro verso il fuori; cioè il quadro naturale in se stesso e le visuali dai punti o dalle linee di bel vedere accessibili al pubblico. Comprende il primo il vero carattere paesistico dei luoghi, ampio e talvolta quasi indefinito; il secondo il panorama nel senso comune della parola, che si gode da particolari località e che non deve essere offeso ed obliterato da costruzioni oda elementi invadenti. Esempi classici del primo tipo quasi tutta la chiostra alpina, e la pineta tirrena, e la marina di Amalfi, e la collina di Posillipo, e Capri e Portofino e Taormina e la penisola dell’Argentario; esempi di prima grandezza del secondo il viale dei Colli ed il piazzale Michelangelo sopra Firenze, il Gianicolo per Roma, il piazzale della Madonna di S. Luca per Bologna, le vie che salgono al Vomero per Napoli, la passeggiata a mare di Nervi, i risvolti della via delle Dolomiti al Pordoi ed a Falzarego.

Accanto a queste bellezze naturali 1a legge contempla (ed è interessante novità) i “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto estetico e tradizionale”. .La frase è un po’ troppo generica e richiede un qualche chiarimento. Qui, con un ardito passaggio, si intende comprendere nella tutela anche le cose che sono opera non della natura ma del lavoro umano, quando abbiano assunto nel tempo e nella inquadratura degli elementi circostanti, talvolta nel mimetismo con l’ambiente naturale, un valore paesistico di bellezza e di tradizione: dai panorami delle grandi città, con le torri e le cupole che si stagliano nel cielo, alle vedute di villaggi sorti con l’umile spontanea energia rurale, come se le casette liberamente aggruppate fossero alberi di un bosco o cristallizzazione delle rupi sottostanti. Enormi grattacieli in un caso, sguaiati villini dalle torrette merlate nell’altro altererebbero tutta un’armonia di linee e di colori e produrrebbero , danni irreparabili che debbono essere evitati; e la legge, interpretata con ampia veduta e con discreta saggezza, offre appunto le armi. L’identificazione di queste così diverse bellezze, naturali o quasi naturali, presenta, in un paese di diffuso e vario e mirabile carattere paesistico quale è il nostro, difficoltà forse insormontabili. La legge tenta provvedervi con la istituzione di Commissioni provinciali, composte di persone di coltura e d’arte, a cui si uniscono, come è giusto in regime corporativo, i rappresentanti delle categorie interessate; le quali commissioni avranno un duplice compito: quello, organico ed ampio (art. 2) di compilare gli elenchi delle località e degli elementi soggetti alla legge, e quello contingente (art. 8 e 9) di convalidare le notifiche direttamente fatte dal Ministero dell’Educazione Nazionale.

Sulla efficacia pratica di dette commissioni potrebbe in vero elevarsi qualche dubbio sia nei riguardi della quasi impossibilità, e talvolta della superfluità, di una definizione a priori, non delle bellezze individue ma di quelle d’insieme (che talvolta si avvertono quando vengono aggredite), sia per la complessità di funzionamento cinematico di codesti gruppi di valentuomini che dovranno spostarsi in ogni punto delle singole province e vagliare con una bilancia precisa e con pesi ben uguali la equazione tra bellezza e legge. In Francia il sistema non ha fatto buona prova; ma occorre dire che i vi il parlamentarismo ha invaso col suo macchinoso artificio anche questo tema che pur sembrerebbe da esso il più lontano, e lo ha soffocato tra le commissioni pletoriche e le discussioni interminabili. Nell’Italia Fascista diverso è il clima, adatto per la rapida attuazione adeguata, per gli accordi tra interessi contrastanti subordinati a quello grande ed augusto del Paese, come pure per le eventuali revisioni di ordinamenti sulla base dell’esperienza.

Alla identificazione delle bellezze naturali seguono le minute norme procedurali perché i singoli proprietari siano edotti del vincolo ed abbiano modo di presentare i loro ricorsi o di richiedere che i termini ne siano ben precisati; e sono norme di grande importanza affinché la proprietà privata sia salva da arbitri e da applicazioni esagerate, e si stabilisca una vera unità di criteri. Le notificazioni personali vanno poi trascritte alle Conservatorie delle ipoteche, per dar loro efficacia anche per i successivi aventi causa.

Le servitù così create recano ai proprietari l’obbligo di non alterare l’aspetto esteriore delle bellezze da loro possedute; il che tuttavia non rappresenta immobilità dello stato attuale altro che in casi di eccezione. Lavori, talvolta importanti ed organici, possono essere consentiti, ma i loro progetti debbono venire preventivamente approvati dalla competente Soprintendenza; la quale può, esercitare il suo diritto di esame e di veto anche nei casi di pubbliche opere in prossimità di bellezze individue o in vista di bellezze d’insieme, purché, come avverte saggiamente la legge, “si tenga in debito conto la utilità economica dell’intrapreso lavoro”. Una delle innovazioni di maggior importanza è quella che contempla (art. 5) la possibilità da parte del Ministero dell’E. N .di preparare o di promuovere un piano territoriale paesistico delle vaste località in cui si riconoscano i caratteri di bellezza d’insieme. La disposizione-sarà salutata con gioia dagli urbanisti italiani, che vedono in essa una prima applicazione di quei piani regionali, o territoriali, o intercomunali, destinati a coordinare lo sviluppo non di un solo Comune, ma di più vaste entità, aventi stretti rapporti, od addirittura unità di carattere, di viabilità, di funzione edilizia, od estetica, o turistica o industriale.

Nel piano paesistico vanno adottati, pur (per così dire) grandemente diluiti, i criteri urbanistici ormai acquisiti nei piani regolatori cittadini; cioè la redazione di un azzonamento e di un regolamento edilizio schematico, volti a graduare, e talvolta ad escluderei le possibilità fabbricative, sostituendo una disciplina edilizia al disordine liberista, una concezione sociale al diritto di arbitraria utilizzazione delle aree non costruite4.

Saprà in tal modo ciascun proprietario quale sia la potenzialità fabbricativa del proprio terreno e potranno su quella basare i loro calcoli gli eventuali acquirenti; difficili e rare saranno le frodi; un criterio organico investirà tutta una regione, sostituito al carattere inuguale, arbitrario, aleatorio del caso per caso.

Eppure molte obbiezioni si appuntano contro questa concezione di ordine; ed occorre esaminarle brevemente. Si dice: Non risulterà troppo meccanica ed artificiosa la nuova forma del paesaggio futuro così immaginata, quasi in collaborazione della creazione umana con quella divina, tanto più grande ed augusta? Non esistono tante deliziose borgate o tante case campestri sparse sui colli e nelle valli, che danno al paesaggio vita e bellezza anziché nocumento? Non ci sono talvolta anche grandi costruzioni isolate di palazzi di ville, di monasteri (e gli esempi della villa Mondragone a Frascati, del convento benedettino di Montecassino, di Castel del Monte in Puglia si presentano alla nostra mente) che quasi concentrano il carattere paesistico in poli monumentali, quasi mirabile cristallizzazione architettonica?

A tutto questo rispondono, sia pure incompiutamente, le considerazioni sul mutare dei tempi e sul carattere della vita e dell’architettura moderna, sempre più lontana dalla natura. Un albergo disegnato a tavolino da un archi tetto e fabbricato con ossatura di ferro o di cemento armato, un quartiere di villini voluto da speculatori che dividono il terreno in lotti regolari, nulla hanno a vedere col carattere naturale e spontaneo, quasi mimetico, di un vecchio villaggio costruito secondo le sperimentate esigenze del clima, coi materiali stessi del luogo, con la libera ed ingenua forma data dagli artigiani locali; un edificio monumentale, che rappresenta in forma d’arte un’idea prima che una funzione utile, ha in sé elementi di massa e di dignità che acquistano valore dominante, ma anche per esso i rapporti con l’ambiente, quando nel procedimento architettonico creativo non sono più, come per il passato, stabiliti dall’istinto debbono esserlo dalla ragione; ed ecco determinarsi la necessità di contrapporre lo studiato artificio dell’ordine alla libertà edilizia, che si è allontanata dalla naturalezza con le deformanti espressioni egoistiche di una civiltà meccanica ed utilitaria. Dovrà, certo, esser cura di coloro che si accingeranno all’arduo compito di far sì che le norme e le remore non siano troppo rigide e non escludano una elasticità di applicazioni. La regola potrà a vere le sue eccezioni; ma soltanto ad esse potrà limitarsi la norma del “caso per caso”.

Già negli ultimi anni alcuni di tali pialli regolatori paesistici sono stati, per singole iniziative, compilati: così per una parte dell’isola di Capri, per la regione di Monte Cavo e della via dei Laghi nei colli Laziali per la zona adiacente alla via Appia presso Roma, ed anche (in forma più negativa che positiva) nei grandi Parchi nazionali del Gran Paradiso, dell’Abruzzo, della Sila. I criteri seguiti son stati quelli, non solo di difendere energicamente la integrità dei punti di belvedere e delle linee principali del paesaggio, ma anche di stabilire in alcune zone rapporti tra area fabbricata ed area occupata da singoli lotti, e limitazioni di masse e di altezze tali da assicurare l’assoluto prevalere dei valori naturali, pur consentendo in alcune designate località la formazione di nuclei compatti che possano costituire armonici aggruppamenti, pieni elementi di vita umana in mezzo alla natura. Questi studi precursori rappresenteranno un utile esperimento e troveranno nella nuova legge ufficiale consacrazione e regolare sviluppo5.

Per alcune località italiane la preparazione di questi piani paesistici è di un’urgenza assoluta per evitare danni irreparabili, sia che trattisi di bellezza di eccezione, come pel promontorio di Portofino, per l’isola d’Ischia, per i dintorni di Taormina, per la nuova Cervinia, sia che i pericoli siano imminenti, ed inevitabili le transazioni con le altre ragioni essenziali dei piani regola tori d’ampliamento, come nei dintorni delle grandi città, alcuni dei quali, come a Torino, a Venezia, a Genova, a Firenze, a Roma, a Napoli, a Palermo, a Cagliari, sono di una bellezza incomparabile, che deve rimanere ad inquadrare la vita nuova che s’avanza.

Altre provvide disposizioni della legge sono (art. 15) quelle che disciplinano l’apposizione di cartelli e di altri mezzi di pubblicità, che troppo spesso con le targhe dai colori sgargianti, con le enormi bottiglie, con le figure dall’aria spiritata, occupano i posti migliori e rovinano con la loro invadente volgarità i paesaggi più belli; e quelle che danno facoltà al Ministro dell’Educazione Nazionale d’ordinare che nelle zone paesistiche, “sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella armonizzi”, poiché giustamente si è notato come, in questo tema, in cui l’individuo-edificio va subordinato all’ambiente, la intonazione cromatica abbia assai maggiore importanza della linea architettonica, che si perde nel vasto spazio.

Gli altri articoli della legge si riferiscono. (art. 15) alle sanzioni comminate ai trasgressori, efficacissime perché li colgono nell’effettivo interesse finanziario; o alla possibilità da parte del Ministero dell’ E. N. di intervenire (art. 16) con speciali sovvenzioni a favore di proprietari danneggiati da assoluti divieti; o al diritto di detti proprietari alla revisione nei riguardi dell’estimo catastale (art. 17); e sono disposizioni non solo provvide, ma essenziali pel carattere positivo che ogni legge deve avere, le quali tuttavia escono dai limiti di ordine artistico posti alla presente trattazione.

* *

Questa dunque è la nuova legge che la vigile esperienza degli organi preposti affinerà e renderà organica nelle sue applicazioni ed adegua ta alle esigenze spirituali e materiali della nazione.

Per essa si traduce in atto il comandamento del Duce, che nello scorso anno nel ricevere i Soprintendenti alle Belle Arti di ogni parte d’Italia, li richiamò ad un’assoluta intransigenza nella difesa delle bellezze naturali: “Il volto della Patria, egli disse, deve essere salvo dagli attentati di coloro che solo si preoccupano dei loro interessi affaristici. Il nostro paese è il più bello del mondo, e deve rimanere ad ogni costo integro nella sua bellezza”.

Comunicazione letta il 15 dicembre 1939-XVIII nella Reale Accademia d’Italia, Roma, 1940

NOTE

1 Questo passo è tratto dal libro di Luigi Parpagliolo, La difesa delle bellezze naturali d’Italia, Roma 1923
2 La Commissione ministeriale che ha preparato il disegno di Legge era così composta: Gustavo Giovannoni (presidente), Marcello Piacentini, Marino Lazzari, Orazio Amato, Michele Di Tommaso, Enrico Parisi e Gino Cianetti (rappresentanti la Confederazione della proprietà edilizia). Carlo Aru, Mario Bcrtarelli, Valentino Calligaris, Giuseppc Pedrocchi, Leonardo Severi, relatorc. Nel corso dei lavori si sono aggiunti Luigi Biamonti, Luigi Parpagliolo, Bernardo Genco e Virgilio Testa
3 Questo commento si giova della relazione della Commissione ministeriale redatta dal dott. Leonardo Severi, consigliere di Stato, e dell’articolo di L. ParpagIiolo “La protezione delle bellezze naturali”, comparso nelle Vie d’Italia, settembre 1939-XVIII. E qui mi piace nuovamente citare questo benemerito apostolo che tanto ha scritto ed operato per la difesa del carattere paesistico d’Italia
4 Cfr. su questo argomento G. Giovannoni, “Piani regolatori paesistici”sulla rivista Urbanistica, 1938 (XVI), 5.
5 A questi magnifici temi dovranno, insieme con la progressiva applicazione della nuova legge e con la rispondente formazione della nuova coscienza nazionale, essere atti con sicura competenza i giovani architetti: ed è da auspicare la preparazione, nelle Facoltà di Architettura, di architetti paesisti, analoghi agli architectes paysagistes francesi ed agli inglesi Landscape Architects.

Commenti

commenti

Un pensiero su “La nuova Legge sulla difesa delle Bellezze naturali (1939)

  1. Il Fascismo, con tutti i suoi non pochi difetti, sapeva elaborre le leggi. Sostituiamolo, oggi, con il SocialFascismo, coinvolgendo la cultura sudtirolese, almeno sino a quando non sarà restituito alla Madre, e le cose andranno meglio.

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