Luca Beltrami: L’Antiskiscrapers – Riflessioni sull’art. 61 del Regolamento Edilizio (1910)

«Nullius nisi insipientis in errore perseverare» Cicerone XII 2.

In base аll’art. 61 del vigente Regolamento edilizio, veniva nella scorsa estate richiesta l’approvazione di un progetto di massima, per la costruzione di uno stabile in Piazza di S. Giovanni in Conca, sul tipo delle case goffamente chiamate sky-scrapers: la Commissione Igienico-Edilizia non ritenne dapprima di poter prendere in considerazione il progetto «per inosservanza delle forme stabilite dal Regolamento» pure ammettendo che quell’articolo conceda di erigere nei mandamenti I e II, costruzioni di altezza superiore ai m. 24. Essendo stato ripresentato il progetto in forma regolare, la Commissione Igienico-Edilizia, nella seduta plenaria del 10 ottobre u.s., non lo approvava, essendo il Regolamento sprovvisto di speciali prescrizioni costruttive, igieniche e di sicurezza, necessarie per consimili costruzioni

Il Regio Commissario comm. Gallotti, in seguito a tale voto, ritenne opportuno di affidare ad una Commissione l’incarico di studiare e proporre le norme da prescrivere per gli edifici di altezza superiore ai m. 24: e mentre dalla relazione del R. Commissario al Consiglio Comunale, in data 30 gennaio 1911, risultava come quella Commissione sarebbe stata favorevole a modificare il regolamento edilizio, nel senso di abrogare la disposizione concedente una altezza eccezionale e senza limiti per le case nei mandamenti I е II, l’opera della Commissione si limito invece а precisare le norme costruttive da prescrivere per il caso di edifici alti ріù di m. 24, di cui fosse richiesta la costruzione nel non breve periodo di tempo occorrente per modificare il regolamento, od anche per sopprimere semplicemente la facoltà dell’altezza eccezionale. È questo il provvedimento che avevo ritenuto inevitabile fin dallo scorso novembre, per un complesso di considerazioni di carattere pregiudiziale, le quali credo opportuno di esporre a sostegno degli stessi concetti che quella Commissione, volendo attenersi al quesito che le era stato sottoposto, ebbe solo ad accennare. L’art. 61del Regolamento Edilizio vigente, riferendosi all’altezza delle case, dice:

«L’altezza delle case é determinata in relazione alla larghezza delle vie, tronchi di via, о spazi pubblici verso cui prospettano, nella proporzione costante da 5 а 4 per la zona della città delimitata dalla linea dei viali di circonvallazione fra le antiche porte daziarie, questi compresi, e ritenuto che questa linea, pel tratto che intercede fra Porta Tenaglia є Porta Magenta, seguirà il viale Elvezia, via Cesariano, via Mario Pagano, fino all’ incontro di via Ariosto, e via Ariosto. Oltre questo limite territoriale, l’altezza delle case non potrà superare la larghezza delle vie о spazi pubblici verso cui prospettano. Eccezione fatta per la parte centrale della сійй compresa dalla fossa interna, ossia nei limiti territoriali nei mandamenti / е I, l’altezza delle case non potrà superare un maximum di metri 2g, mentre in tutto il territorio urbano, qualunque sia la larghezza della via, si potranno raggiungere i metri 10».

Non si potrebbe asserire che il trascritto articolo 61 si distingua рег quella chiarezza, che è particolarmente necessaria in materia di regolamenti: infatti, in via incidentale e forma involuta, l’articolo suddivide il territorio urbano in tre zone, per ognuna delle quali altezza che può essere raggiunta dalla fabbricazione viene disciplinata con speciali criteri; tanto che, scomponendo l’art. 61 secondo le varie prescrizioni — come sarebbe desiderabile fosse stato fatto per la maggiore esattezza della sua applicazione — si verrebbe alla seguente dizione in tre parti:

I. Nella zona della città che si trova esterna all’antica linea di circonvallazione (zona che chiameremo A) le case non potranno avere un’altezza superiore alla larghezza delle vie, о degli spazi pubblici su cui prospettano, e in ogni caso non superiore a m. 24.

II. Nella zona della città compresa fra l’antica linea di circonvallazione e la fossa interna, о Naviglio urbano (zona che chiameremo 2) le case potranno raggiungere un’altezza corrispondente ai 5 quarti della larghezza delle vie о spazi pubblici su cui prospettano, e іп ogni caso non superiore а m. 24.

III. Nella zona С circoscritta dalla fossa urbana (mandamenti I e II) è abolita la prescrizione dell’altezza massima di m. 24.

La prima deduzione che da questa più chiara esposizione della portata dell’art. 61 si può ritrarre, è questa: che in Milano l’altezza delle case viene tanto maggiormente consentita, quanto ріù la fabbricazione già si presenta intensa: il quale fatto costituisce per sé stesso una contraddizione colle ріù elementari norme igieniche di aria e luce, risultando specialmente grave nei rapporti fra la parte II e la III. Infatti, mentre il vantaggio di un quarto in ріù di altezza, concesso alla zona media B rispetto alla zona esterna A, non sopprime l’altezza massima di m. 24, la condizione di favore fatta alla zona interna C implica invece la soppressione del limite massimo di altezza, e per la stessa disgraziata sua dizione, autorizza in alcuni punti del centro della città un’altezza che può ritenersi indefinita.

Per quanto non ci sembri abbastanza logica ed opportuna la distinzione fra la zona A e la zona В, costituita da una linea affatto accidentale, alla quale non corrisponde sempre una sensibile differenza nella densità di fabbricazione о nell’ampiezza delle vie, che giustifichi una diversità di trattamento, converrà поп preoccuparci della distinzione fra zona A e zona B, per concentrare invece attenzione sul punto ріù grave dell’art. 61, vale a dire sulla eccezione fatta in favore della zona C, colla quale viene sancita una radicale innovazione nella edilizia moderna. Infatti, in forza dell’art. 61, nel centro della città— e precisamente in tutti quei punti nei quali, in relazione а speciali manifestazioni architettoniche si verifica, in misura anche modesta, una minore angustia di spazi pubblici — si concede che Іа fabbricazione raggiunga altezze inusitate, di 40, 50, 60, e più metri; in vari punti oltre a m. 100.

Come immediata conseguenza dell’art. 61 si ha quindi, che tutti gli spazi liberi, frutto dell’istintivo buon senso dimostrato dai padri nostri nel valutare la importanza che gli edifici pubblici abbiano a campeggiare, non solo per la loro mole particolare, ma anche per un maggiore agio di area libera circostante quegli spazi pubblici vengono oggi tramutati in località privilegiate, per effetto di una imprudente deroga a quel limite nell’altezza delle case, che in ogni centro civile è tuttora principio edilizio generalmente ammesso, salvo rarissime e poco invidiabili eccezioni.

La limitazione dell’altezza per le fabbriche civili risponde indubbiamente ad un complesso di circostanze le quali, in grado più о meno decisivo, influiscono sull’edilizia urbana. La naturale difesa e reciproca tutela delle più essenziali esigenze di aria e di luce, ha fatto sentire la necessità di norme disciplinari, ogni qualvolta l’addensarsi della fabbricazione ebbe а minacciare quelle esigenze; cosicché, conforme alle speciali condizioni di clima e di abitudini sociali, si vennero concretando regolamenti edilizi, tendenti a non lasciare compromettere l’equo riparto del comune diritto di godere aria e luce, sia dal punto di vista del dovere abitare le case, sia dal punto di vista del dover muoversi per le vie pubbliche: anzi, da questo secondo punto di vista le preoccupazioni municipali mostrarono di tener calcolo altresì di un altro elemento sussidiario, per il fatto che sulla natura umana pu influire anche una semplice impressione morale.

Disse il Manzoni (1): «les rues me paraissent une des plus vilaines œuvres des hommes» (lettera a Faurier, 1817) e con ciò sintetizzava il contrasto fra i sagrifici inerenti al vivere sociale, e l’istintivo bisogno di libertà, che ci porta ad anelare, di tanto in tanto, alla campagna, vale a dire al soffio di aria più pura, all’orizzonte più vasto, al più genuino contrasto di luci є di colori. Costretti invece a vivere nelle città, tanto più ci adattiamo al sagrificio, quanto ріù vigile ed efficace risulti l’intervento: di una tutela collettiva contro le inutili sopraffazioni. Da questo punto di vista, l’art. 61 del Regolamento attuale non tiene conto alcuno di quegli elementi di decoro e di estetica urbana che, se sono difficilmente adattabili alle strettoje di un regolamento, non per questo debbono essere trascurati. L’ampiezza di una via non dipende unicamente dalla materiale sua larghezza, poiché è dal rapportо fra questa e l’altezza delle case, che scaturisce la impressione dell’ampiezza: cosi, una strada larga solo 10 metri, fiancheggiata da fabbricati di soli due piani, ci darà una impressione di ampiezza, quale non sarà data invece da una via di sedici metri, fiancheggiata da case a sei piani, tanto più se fra queste non ci siano interruzioni.

Volendo fare un esempio, a Milano la via Principe Umberto ci dà l’impressione di una ampiezza maggiore della via Dante, pure essendo eguale la larghezza effettiva di queste due vie; e se oggi l’informe spazio libero di Ponte Vetero ci dà l’impressione di essere, se non una piazza, un largo, tale impressione sparirebbe il giorno in cui, dalle attuali vie поп ampie, fiancheggiate da alti edifici, noi ci trovassimo а sboccare in un crocicchio circondato da edifici aventi un’altezza doppia dell’attuale, quali l’art. 61 vi consente. Ma l’art. 61 tradisce l’affrettata e difettosa sua compilazione, non solo nella non preveduta gravità delle materiali conseguenze, ma nella deficienza di qualsiasi indicazione precauzionale riguardo ai limiti ed alle modalità dell’applicazione sua. Adottare una cosi grave disparità di condizioni edilizie fra due parti della stessa città, in base ad una linea storica, рег non dire archeologica, quale quella della fossa interna, è per sé stesso un controsenso fondamentale, dal quale deriva una serie di controsensi secondari, non meno gravi.

I buoni milanesi che al minaccioso appressarsi dell’esercito di Federico Barbarossa scavarono, or sono рій di sette secoli, un vallo per costituire una zona periferica di difesa lungo le antiche mura della città, erano ben lontani dal pensare che quella linea strategica avrebbe costituito il confine per un privilegio edilizio, dopo il triplice accrescimento periferico della vecchia città, e quando alla linea di quel vallo, da secoli tramutato in naviglio interno, non avrebbe corrisposto una sostanziale differenza fra le due zone confinanti; privilegio che non ha nemmeno la logica esattezza dell’applicazione, poiché, mentre per la linea di separazione fra la zona esterna A e la mediana B, vale а dire per i viali di circonvallazione, si ebbe l’avvertenza di aggiungere «questi compresi» col pratico, se non esattamente espresso concetto di assicurare eguaglianza di trattamento per tutte le case prospettanti il medesimo spazio pubblico, non si ebbe per la fossa interna а ripetere quella avvertenza: di modo che l’accidentalità di uno spazio libero lungo la fossa interna si traduce in un vantaggio concesso alle case sulla sponda destra del naviglio, negato alle case lungo l’altra sponda, quasi che a queste ultime fosse dato di pregiudicare le condizioni edilizie in misura рій grave delle altre.

Viene quindi a mancare all’art. 61 anche quel requisito essenziale di qualsiasi disposizione regolamentare, per cui ogni divario di prescrizione deve avere giustificazione in una diversa condizione di fatto: e il non equo trattamento per case che prospettano l’una о l’altra sponda del naviglio interno, risulta non meno assurdo di quanto sarebbe una disposizione di regolamento la quale, in una stessa via, alle case segnate con numero pari concedesse un’altezza maggiore di quella consentita alle case distinte con numero dispari. L’assurdità riesce ancora più evidente in quella tratta, nella quale già da tempo la fossa interna materialmente scomparsa, come sarebbe la tratta fra il Pontaccio e il Corso Genova, e сі basta additare il caso del piazzale della Stazione Nord, che ormai si uò dire idealmente attraversato dalla linea della fossa interna; poiché, mentre le case del lato del piazzale che guarda verso nord-ovest, є di una parte del lato verso nord-est possono, secondo l’art. 61, arrivare а m. 60 di altezza ed anche oltre i m. 100, le case del lato verso sud-est, e della rimanente tratta del lato a nord-est, non potranno mai superare l’altezza massima di m. 24.

Cosi, in uno stesso piazzale, l’art. 61 crea gratuitamente due diverse condizioni di fatto, in aggiunta a quelle create or son più di venti anni per il lato di sud-ovest, dove per disposizione contrattuale, l’altezza delle case venne fissata obbligatoriamente а m. 22,00: пé un centimetro di ріù, né un centimetro di meno. È precisamente questa circostanza che ci segnala un’altra grave lacuna dell’art. 61: il quale, creando una condizione di privilegio, basata sulla duplice identificazione del confine perimetrale e del limite territoriale dei mandamenti I e II, può lasciar credere che la deroga oggi concessa alla preesistente prescrizione di un massimo d’altezza, sia incondizionatamente estesa a tutta la parte della città cosi nettamente identificata.

Non si deve però dimenticare come in questa zona C, la sistemazione edilizia dipendente dal piano regolatore Beruto siasi accompagnata a due prescrizioni di altezza, poiché per la via Dante ed annessa Piazza Cordusio venne imposta, all’atto della cessione delle aree comunali, l’altezza di m. 23: e per i sei isolati dell’emiciclo fra Piazza Castello e il Foro Bonaparte, l’altezza di m. 22. Certo, si potrà sostenere con valide ragioni come, trattandosi di condizione contrattuale, l’art. 61 non basti а prescriverne l’efficacia: ma non per questo è prudente il supporre che abbiano a mancare argomenti, рій о meno validi, per sostenere la tesi che il privilegio concesso alla zona C sia applicabile senza alcuna limitazione.

E per verità, dal momento che vi sono case di recente costruzione, le quali dovettero adattarsi al limite massimo di una altezza fissata dai precedenti regolamenti edilizi per ragioni di igiene о di estetica, le quali case possono oggidì, in base all’art. 61 essere sopralzate о rifabbricate con altezza anche illimitata, non si vede per quale motivo si dovrebbe contrastare il diritto della maggiore altezza consentita dall’art. 61, per quelle case che, per le stesse ragioni di igiene є di estetica, ebbero fissata l’altezza а m. 22,0 o a m. 23. E sebbene nel caso di via Dante l’applicazione dell’art. 61 abbia troppo scarsa efficacia, giacché la maggiore altezza si ridurrebbe a m. 2 (m. 23 attuali + m. 2 = 5/4 di m,2 0, larghezza della via) dobbiamo riconoscere come рег la Piazza Cordusio, e per l’anzidetto emiciclo, l’altezza concessa dall’art. 61 potrebbe anche spingersi in qualche punto oltre ai m. 80.

Qui sono da prevedere due obbiezioni, le quali meritano di essere tosto confutate, indipendentemente dalla questione giuridica circa l’applicazione dell’art. 61, per la quale ad ogni modo non avrei la necessaria competenza. Si potrà obbiettare che il privilegio dell’art. 61 per quelle zone speciali sia molto ipotetico e di remota attuazione, tale insomma da non doverci impensierire: si potrà obbiettare che, nel caso poco probabile di una reclamata applicazione, le ragioni estetiche sarebbero pur sempre sufficienti а scongiurare i possibili disastrosi effetti dell’art. 61. Più che di obbiezioni sostanziali, qui si tratta di quelle motivazioni opportunistiche, sulle quali con troppa facilità facciamo assegnamento allorquando, nel desiderio di non affrontare le questioni, ci accontentiamo di rinviarle, scaricandone la soluzione su quei posteri, che cosi di sovente, come disse l’on. Colombo, siamo noi stessi.

Un regolamento, qualunque sia, deve necessariamente presupporre, per ognuno dei suoi vincoli, una applicazione, e deve anche presupporla immediata: di più, un regolamento, qualunque sia, deve fare assegnamento su di una forza intrinseca, nettamente precisata dal suo testo, la quale abbia ad eliminare, per quanto sia possibile, le probabili indeterminatezze di interpretazione: perciò, l’applicazione dell’art. 61 deve essere considerata fin d’ora, non solo in tutta la sua possibile ed estrema estensione, non solo nelle ріù controverse modalità d’interpretazione, ma anche nella ріù immediata ed impellente applicazione. Ed è соsì che, quando si vengano a contrassegnare sulla topografia della parte di città circoscritta dalla fossa interna, i vari punti nei quali l’art. 61 fatalmente può fin d’ora ricevere una tassativa applicazione, si dovrà riconoscere quella gravità che indarno si vorrebbe oggi dissimulare, immaginando che il pericolo sia remoto, o che al momento del suo affacciarsi sia possibile, con argomenti di estetica, di scongiurarlo, o di contrastarne gli effetti.

Il freno che all’atto pratico potranno esercitare le considerazioni estetiche, di fronte a progetti edilizi promossi dall’art. 61, risulterà affatto illusorio. Noi vediamo, si può dire ogni giorno, quanto sia difficile avere una idea esatta sul significato e sulla portata della parola estetica in materia di architettura: troppo raro è il caso che chi abbia progettato una fabbrica, si rassegni ad ammettere di avere offeso l’estetica, mentre troppi sono coloro che si ritengono abbastanza competenti per ravvisare la deficienza di estetica nell’opera d’altri. Mi basti citare il caso, capitatomi dopo ріù di trent’anni di non indegna carriera, nel vedere un progetto di facciata per casa signorile, da me ideato e disegnato, respinto in base alla motivazione che non era «né sobrio, ne corretto»: questo caso, che ad altri avrebbe potuto servire di pretesto per gridare alla offesa libertà dell’arte, oppure per stabilire raffronti con altre composizioni, in quella stessa circostanza approvate senza essere né sobrie né corrette, mi ha semplicemente condotto a valutare, col sussidio dell’esperienza personale, quanto possa risultare indefinito e volubile il giudizio di estetica edilizia, risultante dalla somma degli apprezzamenti personali dei componenti una Commissione igienico-edilizia

E se vi furono, per il passato, epoche nelle quali i criteri in materia d’arte architettonica potevano concretarsi con una certa coerenza є chiarezza di giudizio, riassunto nelle espressioni di sobrio e di corretto, ognuno vede quanto al giorno d’oggi sarebbe arduo, e al tempo stesso ingenuo, il basare un verdetto di approvazione sulla valutazione del grado maggiore о minore di sobrietà di una composizione architettonica, oppure sul grado di quella correttezza, di cui sarebbe ben difficile, oggi ріù che mai, il dare una definizione. Perciò, la stessa libertà di estrinsecazione che al presente si vuole riservata alla parte architettonica, ci porta а non fare alcun pratico assegnamento sull’efficacia di un freno estetico, col quale si creda disciplinare il nuovo genere di costruzioni che si vorrebbe inaugurare: cid risulta altresì dalle stesse argomentazioni, diremo cosi estetiche, colle quali si volle impugnare il buon senso dimostrato col suo voto, dalla Commissione igienico-edilizia di Milano.

Mi basti citare, rispettando anche le sottolineature, il giudizio di un ingegnere torinese, professore di architettura, in difesa degli skyscrapers di Milano: «Vi è un problema edilizio che preme ріù di un problema estetico: la estetica non viene a priori. Prima le case bisogna che siano, poi quando sono, si fanno migliori e divengono buone: quando si fanno buone si fa presto anche а farle belle. Se gli skyscrapers sono voluti, sono necessari, siano i ben venuti: se possono portare un aiuto a regolare la crisi edilizia che traversiamo, siano benedetti: i primi che si faranno può darsi, si faranno brutti:

non importa, dopo quelli brutti verranno quelli belli. Accanto alle opere e ai monumenti del passato verranno le opere є i monumenti del presente, come è sempre stato: ed al rimanente ci penserà Domine Iddio ». Non si potrebbe essere più emplicisti, per non dir altro: tanto che dovremmo quasi rimpiangere che i sostenitori estetici degli skyscrapers, siansi ridotti al succitato ingegnere, є all’ altro collega, questa volta milanese, che intollerante dell’indugio necessario per la evoluzione fra le brutte, le buone e le belle, volle essere il Cristoforo Colombo di una America «dove l’assenza del bello domina in tutto ed è una caratteristica del paese» per concludere, modestamente, che essendo noi nel paese della bellezza, i nostri skyscrapers saranno l’esponente di una superiorità assoluta di Milano.

I regolamenti, oltre che avere la ріù chiara є precisa dizione, debbono prestarsi alla ріù corretta e sincera applicazione. L’affidarsi alle artificiosità di interpretazione, come risulterebbe necessario, e non si rifuggirebbe forse di fare fin d’ora per i casi ріù gravi dell’applicazione dell’art. 61, non ‏è cosa saggia: se domani uno stabile che, per il semplice fatto di avere un prospetto largo m. 10 verso la piazza del Duomo, risulta fin d’ora rifabbricabile con altezza illimitata, si volesse dal suo legittimo proprietario ricostruire in base a questa facoltà indubbiamente concessa dall’art. 61, sarebbe poco dignitoso l’artificio dell’Autorità Municipale di accampare ragioni di estetica, o di ricorrere a restrizioni riguardo al significato della frase «vie о spazi pubblici verso cui le case prospettano». Non dignitoso l’accampare ragioni di estetica, quali si imporrebbero in modo speciale per il citato caso della piazza del Duomo, giacché sarebbe troppo facile obbiettare che l’autorità municipale avrebbe potuto e dovuto, a tempo debito, corredare l’art. 61 con esplicite riserve per prevenire presupposti sconci edilizi: non pratico l’arzigogolare sulla effettiva determinazione di uno spazio pubblico, appigliandosi a formule di larghezze medie, о ad ormai immaginari tracciati di vie, рег contrastare applicazione di quell’articolo.

È precisamente quest’ultima circostanza che ci induce ad avvertire un’altra grave imprudenza dell’art. 61. Poiché si può comprendere come, per le zone della città interna, nelle quali la recente sistemazione edilizia ha raggiunto un assetto che ormai può ritenersi definitivo, sia altrettanto definitiva l’applicazione dell’art. 61, in base ai 5 quarti della larghezza di vie o spazi già sistemati: ma non si può del pari ammettere che si lasci sfruttare con privilegi destinati a diventare acquisiti per sempre, la condizione non ancora definitiva, quasi diremmo transitoria, che tuttora hanno molti spazi pubblici, nei quali una possibile e поп lontana sistemazione potrà esigere qualche variante. E si noti come quest’ultima condizione di cose non si presenti meno frequente di quella riguardante le già compiute sistemazioni, cosicché non può neppure considerarsi quale una eccezione: infatti, nella trentina circa di località dove l’applicazione dell’art. 61 può essere accampata, non sono forse 12 gli spazi pubblici che hanno assunto una sistemazione definitiva, mentre più numerosi sono certamente gli spazi liberi che conservano ancora integralmente, o quasi, una disposizione che dura da secoli.

Dobbiamo quindi chiederci se sia prudente, sia logico ed inspirato ad un concetto di sana amministrazione, il lasciare che un semplice interesse privato sfrutti una condizione di spazi pubblici tuttora suscettibile di essere modificata per ragioni d’interesse generale. Per fare un esempio, prendiamo ancora il cosi detto Largo del Ponte Vetero, che in sostanza è un informe spazio costituito dallo sbocco di arterie già insufficienti al movimento cittadino, per cui è logico il prevedervi la eventualità di ulteriori sistemazioni. Ebbene, in quella località che non merita il nome di piazza, l’art. 61 consente un’altezza di case che può superare і m. 45, il che significa che fin d’ora il regolamento edilizio, non solo attribuisce agli stabili di quella località quel maggior valore che deriva dal privilegio di un’altezza eccezionale, ma col provocarne ed affrettarne la ricostruzione, fossilizza la struttura ancora medievale di quel largo, coll’inevitabile risultato di preparare un maggior aggravio al Comune il giorno in cui, come si disse, risulterà necessario provvedere ad impellenti esigenze della viabilità. La gravità del caso citato ad esempio, risulterà ancora maggiore, quando si pensi come il Comune abbia avviato la parziale sistemazione edilizia di un lato di quel largo, con dispendio non lieve del denaro pubblico, accrescendo gratuitamente il privilegio di un vantaggio privato, a tutto danno dell’interesse generale.

Ed è strano veramente che l’Amministrazione municipale abbia autorizzato maggiori altezze di fabbricazione, є quindi abbia gratuitamente dato un plus-valore a stabili che si troverà obbligata, per effetto di piano regolatore, ad espropriare: per fare ancora un esempio, la futura via che da Piazza Scala sboccherà al largo di S. Babila, elencata nel piano regolatore interno, renderà necessaria la demolizione di una casa, la cui perizia di espropriazione non potrà a meno, a suo tempo, di tenere conto a tutto danno del Comune, della eccezionale altezza che il vigente regolamento edilizio concede a quello stabile. Si noti come l’applicazione dell’art. 61 conduca ad una fossilizzazione degli spazi liberi, deplorevole non solo là dove non si è ancora esplicata la sistemazione edilizia, ma anche là dove questa si sia svolta con carattere definitivo: cosi, per il caso del già citato Piazzale della Stazione Nord, l’attuale conformazione di questo consente ad una parte degli stabili che vi prospettano, il privilegio dell’applicazione dell’art. 61, mentre non si deve escludere che future esigenze di servizi pubblici possano arrivare ad imporre qualche maggiore utilizzazione dello spazio che oggi è libero; tale eventualità, non solo risulterebbe in contrasto colla conformazione dei fabbricati che già vi avessero sfruttato l’attuale condizione di fatto, ma potrebbe offrire ai privati che di tale sfruttamento si fossero avvantaggiati, un titolo per opporsi а qualsiasi modificazione del piazzale, per quanto inspirata a pubblico vantaggio.

Ma poiché un giudizio non può dirsi esauriente e coscienzioso, se non abbia anche ricercato e tenuto nel debito conto quegli argomenti che possono militare in favore di quanto si vuol condannare, cosi è doveroso considerare quali siano i vantaggi che la disposizione eccezionale dell’art. 61 intenda di contrapporre alle deplorate sue conseguenze. Ammettiamo adunque per un momento che gli inconvenienti in linea estetica non siano tanto gravi, e si possano anche trascurare di fronte ai conseguibili vantaggi: sorvoliamo anche a tutte le deficienze segnalate, supponendo che con opportune modificazioni nel testo si possano eliminare; e limitiamoci ad esaminare l’art. 61 dal punto di vista dei suoi intendimenti, e quindi degli effettivi vantaggi sui quali si creda o si speri di fare assegnamento.

La concessione di una altezza eccezionale per le case civili non può mirare ad altro che ad aumentare la densità della popolazione: risultato per sé stesso non logico, né desiderabile, ammissibile solo per effetto di impellenti necessità. Ma se la vita può in certi centri intensificarsi al punto da determinarvi in modo eccezionale la ricerca di spazio e di locali, questa potrà considerarsi logica espressione di positiva prosperità, solo quando miri а raggiungere, non già un semplice aumento di abitazioni, ma un incremento di commerci e di affari: ora non è veramente nel momento in cui la trasformazione e moltiplicazione dei mezzi di trasporto, il diminuito loro costo, l’aumentata rapidità, agevolano la espansione dei centri abitati, che si dovrebbe ritenere razionale l’espediente di intensificare gli alloggi nelle zone più centrali e più dense. In ogni caso, questo provvedimento non potrebbe avere che carattere di ripiego affatto transitorio, giacché, mentre la espansione di un centro abitato non ha confini, la sopraelevazione ha necessariamente un limite, e abbastanza rapido.

Si può in una città qualsiasi provvedere all’incremento della popolazione, aumentando il massimo di altezza per la fabbricazione e raggiungendo cosi, per un periodo di tempo più o meno lungo, il risultato di aumentare i locali di abitazione: ma poiché questo partito non potrebbe ripetersi all’infinito, cosi verrebbe fatalmente il giorno in cui il centro abitato, nonostante il patito danno della eccessiva densità di popolazione, ridiventerebbe insufficiente. Adunque, il privilegio dell’art. 61 non è di quelli che si propongano un interesse generale permanente, avendo piuttosto un carattere di ripiego, a semplice vantaggio privato, con non dubbio danno pubblico. Meno male se questo ripiego permettesse un effettivo, per quanto transitorio incremento della fabbricazione civile, adeguato alle impellenti necessita: ma le poche centinaia di locali che l’art. 61 oggi permette di sovrapporre al centro di Milano, sarebbero pur sempre una inezia rispetto al forte incremento complessivo che, in condizioni perfettamente normali, si compie annualmente in Milano ; е nemmeno risponderebbero ad esigenze di alloggio, per la riscontrata inabitabilità dei piani che si trovano oltre ai m. 24 di altezza. Locali per commercio, per industria, allora? In tal caso l’art. 61 non farebbe che dare ad una parte di quei cittadini che gia ebbero notevolmente aumentato il valore dei loro stabili nel centro della città, il privilegio di un plus-valore, a tutto danno del comune interesse.

E vi sarebbe da ragionare diffusamente sulla sperequazione creata dall’art, 61, per cui il privilegio concesso agli uni, si traduce necessariamente in danno e in pregiudizio per quei disgraziati proprietari, cui tocchi di trovarsi confinanti a costruzioni, che città come Parigi, Londra, dove la ricerca dei locali e molto più sentita di quanto lo sia a Milano, hanno sempre vietato: ma qui mi pare di toccare un punto, per il quale spetti al semplice buon senso di dare una risposta. Riassumendo, l’art. 61 colla fatale sua eccezione, introdotta in via incidentale al 2° capoverso, apre l’adito alle seguenti conseguenze:

I. Permette che in località sistemate, in tutto о in parte, con edifici di carattere monumentale, si abbiano a svolgere edifici necessariamente di speculazione, i quali, qualunque possa essere l’intrinseco loro valore architettonico, sono destinati a costituire uno sconcio intollerabile per la loro accidentale ed eccezionale massa, in contrasto col carattere generale della città.

II. Consente che i pochi e già insufficienti spazi liberi nella zona più densa della città, abbiano la loro condizione di luce e di aspetto estetico, peggiorata da edifici che ne accentueranno inevitabilmente l’angustia.

III. Stabilisce una troppo grave disparità di trattamento in edifici attigui fra di loro, senza preoccuparsi del pregiudizio che, dal privilegio di maggiore altezza concesso agli uni, deriva agli altri.

IV. Non tiene alcun conto di tale pregiudizio, neppure nel senso di disciplinare I’ innovazione edilizia, conseguente dalla soppressione di un limite massimo di altezza, nei riguardi del rispetto per il pubblico interesse, e della ріù elementare tutela dei diritti acquisiti.

E quindi ріù che spontanea la domanda, se sia veramente opportuno un tentativo qualsiasi di correggere, о di attenuare quegli inconvenienti; орpure sia equo e logico il procedere senz’altro a sopprimere sollecitamente la eccezione del secondo comma dell’art 61, per modo da mantenere per tutta la parte della città compresa fra la linea dei viali di circonvallazione, l’altezza massima di m. 24, pur facendo richiamo alla possibilità di eccezioni, le quali abbiano ad essere, caso per caso, prese in considerazione e concesse dall’autorità municipale, come dai regolamenti edilizi anteriori al vigente veniva già preveduto.

Si è commesso un grave errore coll’art. 61 e la responsabilità va ripartita fra l’Amministrazione che lo formulò, l’Ufficio tecnico che non ne pose in rilievo le conseguenze e le deficienze, le Commissioni che lo lasciarono passare alla discussione, i corpi tecnici ed accademici che non si preoccuparono delle conseguenze dal punto di vista edilizio ed estetico, infine il Consiglio Comunale che lo approvò. Ma deve essere in tutti schietto e sincero il proposito di rimediare all’errore nel modo ріù esplicito e sollecito. Chi non sentisse la pressione di tale proposito, о per riluttanza а ricredersi, о рег vano concetto di progresso edilizio volesse ancora erigersi a difensore dell’art. 61, abbia la intera responsabilità del male fatto, aggravata dalla trascuranza di quel monito che l’оріпіопе pubblica ha già espresso, e trova conferma nella stessa vacuità degli argomenti che in favore dell’art. 61 vennero addotti.

L’Amministrazione municipale, quando non provvedesse a tale soppressione, rimarrebbe esposta ad una permanente incertezza di applicazioni, ad una continua lotta per impedire sconci edilizi: lotta che troppo spesso risulterebbe inefficace, sterile, esponendo noi e le future generazioni a difficolta, ad ostacoli ed a maggiori aggravi, ogniqualvolta nel centro di Milano s’imporranno

ulteriori sistemazioni reclamate dalle crescenti esigenze di viabilità.

Marzo 1911 – Polifilo

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