La parola «trasformazione» nella legge urbanistica (1949)

ivrea_1950Cos’è una «trasformazione»? Si tratta di una definizione di fondamentale importanza per applicare la legge urbanistica britannica del 1947, dato che è quella che ne fissa gli ambiti operativi. La trasformazione può presentarsi in due forme, «realizzazione di un edificio, di attività estrattive, infrastrutturali o altro, sul territorio o nel sottosuolo», oppure «operare qualunque cambiamento nell’uso di un edificio o superficie». Convenzionalmente questi due generi di trasformazione vengono indicati rispettivamente come «interventi» oppure «cambio d’uso». Il confine tra i due si fissa definendo il significato di «uso» quando esclude quello di spazio per attività di trasformazione fisica. Le definizioni fissano solo un quadro generale. La legge certo poi riconosce anche una serie di casi particolari ed eccezioni, ma in queste non abbiamo certo spazio a sufficienza per discuterne.

Consideriamo prima il cambio d’uso. Per costituire trasformazione deve trattarsi di un cambio d’uso «materiale». L’urbanista attento potrebbe essere tentato di valutare questa parola «materiale», domandandosi: questo cambio ipotizzato avrà effetti dannosi sull’area circostante? Ma ciò vuol dire confondere ciò che è materiale con ciò che è invece possibile consentire. Il cambio d’uso, deve essere materiale, per definire una trasformazione, non gli effetti di questo cambio. La questione se si tratti di qualcosa di auspicabile o meno dal punto di vista dell’urbanista non è affatto rilevante, se e fin quando non si stabilisce prima trattarsi di azione urbanistica (ovvero di trasformazione).

Per esempio, esiste una serie di attività a cui il comune cittadino si può dedicare a casa propria senza incrociare alcune norma urbanistica. Può suonare il piano, ascoltare la radio, usare una macchina da scrivere o una sega per legno, o tenere degli animali domestici. Il fatto che chi scrive a macchina poi possa farlo a pagamento, in sé e per sé non basta a configurarsi come cambio d’uso materiale nella destinazione residenziale dell’edificio (anche se magari il vicino infastidito dal rumore dei tasti, o dall’abbaiare di cuccioli, lo vorrebbe vedere, un po’ di controllo urbanistico in più!). Qui la legge ha delle prescrizioni particolari. Dal punto di vista urbanistico, solo se la scrittura a macchina o l’allevamento di cuccioli sostituisce la residenza come funzione dell’edificio, si può affermare che ci sia stata trasformazione.

Se la proposta di cambio d’uso sia materiale o meno, dipende spesso dal tipo di spazio a cui si applica quel cambio. Quindi appare importante riferirsi alle pratiche ed esempi. La proposta di cambiare l’uso della stanza di una fabbrica, da deposito a locale mensa per il personale, non è un cambio materiale nel quadro dell’edificio adibito a fabbrica, anche se evidentemente si cambia la funzione di quel locale. La questione del cambio d’uso materiale o no, qui la si valuta in relazione alla fabbrica, non alla stanza.

Diversa difficoltà sorge quando entrano in campo le attività e interventi. Un cambio d’uso deve essere materiale per costituire una trasformazione, ma nulla del genere quando abbiamo «realizzazione di un edificio, di attività estrattive, infrastrutturali o altro, sul territorio o nel sottosuolo», e qualcuno ha addirittura osservato che in senso stretto, anche costruire un castello di sabbia sulla spiaggia potrebbe essere considerata trasformazione, o qualificare come attività estrattiva il prendere una palata di carbone un cantina. Chiaro che occorre una interpretazione di buon senso, per non qualificare trasformazione tutto ciò che non ha senso e sarebbe spreco controllare. Non è stato definito il termine «interventi», col vantaggio dell’interpretazione e di escludere ciò che appare irrilevante.

Occorre commentare anche a proposito di «uso» o meglio del confine fra ciò che è «uso» e ciò che invece è un «intervento». Nonostante ciò sia necessario a evitare confusione e sovrapposizioni, occorre una certa discrezione a separare i due aspetti. In alcuni casi gli interventi sono impliciti in un uso, e se si escludono gli uni dal permesso urbanistico non si capisce perché includere gli altri. Consentire l’uso di una superficie come cimitero, ad esempio, diventa privo di senso se poi non si consente automaticamente di scavare le tombe.

Da: Municipal Review, agosto 1949 – Titolo originale: «Development» under the 1947 Act – Traduzione di Fabrizio Bottini
Immagine di copertina: Ivrea nei primi anni ’50, da Town & Country Planning

Commenti

commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.